Gli imprenditori possono ora utilizzare in compensazione tramite F24 il credito di imposta maturato nel 2020 per investimenti in beni strumentali tradizionali, beni e software 4.0.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato i codici tributo per usufruire degli incentivi fiscali previsti dal Piano 4.0:
- “6932” per il Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell’art. 1 comma 188 della legge 160/2019;
- “6933” per il Credito d’imposta investimenti in beni 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 189 della legge 160/2019;
- “6934” per il Credito d’imposta Software 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 190 della legge 160/2019.
I codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione.
Sono inoltre già disponibili i codici tributo per i crediti d’imposta 2021, stabiliti dalla Legge di Bilancio 2021:
- “6935” per il Credito d’imposta investimenti ai sensi dell’art. 1 commi 1054 e 1055 della legge 178/2020;
- “6936” per il Credito d’imposta investimenti in beni 4.0 ai sensi dell’art. 1 commi 1056 e 1057 della legge 178/2020;
- “6937” per il Credito d’imposta investimenti in software 4.0 ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della legge 178/2020.
Dal 18 gennaio sarà infatti possibile compensare anche i crediti riferiti a beni acquistati dal 16 novembre 2020, e già entrati in funzione ed interconnessi. Il tempo di compensazione si riduce a 3 anni, un anno per le piccole e medie imprese con ricavi sotto i 5 milioni di euro.